Con l’Interpello n. 297/2025, l’Agenzia delle Entrate ha fornito importanti chiarimenti in merito all’applicazione dell’estensione da uno a due anni del termine per la vendita dell’abitazione già posseduta (acquistata con il beneficio fiscale), introdotta dalla Legge n. 207/2024.

Secondo quanto precisato dall’Amministrazione finanziaria, compete l'agevolazione prima casa al contribuente che già avendo la proprietà di una abitazione acquistata con il beneficio fiscale, compra un'altra abitazione e vende la casa preposseduta entro il secondo anno successivo al riacquisto, ma il credito d'imposta per il riacquisto della prima casa (articolo 7, legge 448/1998) matura solo se l'alienazione dell’abitazione già in possesso sia effettuata entro un anno dal riacquisto; se stipulata tra il primo e il secondo anno, questa alienazione è  valevole ai fini della agevolazione prima casa in sede di nuovo acquisto, ma non è valevole per formare il credito d'imposta.

L’estensione temporale si applica dunque esclusivamente nell’ambito dei benefici “prima casa” in senso stretto, ma non opera quando il contribuente intenda avvalersi del credito d’imposta previsto dall’art. 7 della Legge n. 448/1998 in seguito al riacquisto.

Il chiarimento fornito dall’Interpello 297/2025 riveste particolare importanza per gli agenti immobiliari e per i contribuenti, poiché delimita in modo preciso la portata applicativa della proroga introdotta nel 2024, evitando interpretazioni estensive non conformi alla normativa vigente.